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Confessioni all'estero senza conoscenza della lingua

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view post Posted on 29/10/2016, 20:11

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Convento francescano di Mogliano

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Può un sacerdote rifiutare la confessione di uno di cui non comprende la lingua?

Quesito

Carissimo Padre Angelo,
volevo innanzitutto ringraziarti e benedirti per il tempo che stai spendendo per legger e rispondere a questo mio dubbio. A tal proposito ti volevo sollevare una domanda circa il sacramento della confessione, che porta in sé molti dubbi. Qualche mese fa mi sono trasferito per un lungo periodo, seppur limitato, in …. Ebbene padre, in un contesto pieno di frustrazioni, di solitudine e di tanto altro, non posso non negarti il fatto che sia caduto in determinate tentazioni che mi hanno provato interiormente. Quindi, alla luce di ciò, andai nella cattedrale locale per confessarmi, ma, ecco il problema. Nessuno dei tanti sacerdoti parlava italiano, inglese o in extremis anche latino. Di fatto mi è stata negata la confessione per incapacità di comprensione nell'altra lingua. Di chiese locali, padre, non ve n'erano tante. Ne girai qualcuna, ma non trovai nessun che mi potesse aiutare. In questo contesto, padre, seppur ero in peccato mortale, come mi dovevo comportare verso la comunione? So che non è corretto comunicarsi in stato di peccato, ma la buona volontà vi fu da parte mia in quel caso. In secondo luogo in quel caso specifico il confessore, visto che confessa in persona Christi, può rifiutare la confessione di una persona che non può capire? Gesù in quel caso non mi capirebbe?
Grazie mille padre per il tuo aiuto e per le informazioni

Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. l’accusa dei peccati gravi è elemento essenziale del Sacramento della Penitenza o Riconciliazione.
Il sacerdote, che in questo Sacramento è medico e giudice, non potrebbe assolvere in maniera adeguata al suo compito se non sapesse che cosa assolve e se non sapesse che cosa è chiamato a curare.
Giovanni Paolo II in Reconciliatio et Paenitentia afferma: “Tribunale di misericordia o luogo di guarigione spirituale, sotto entrambi gli aspetti, il sacramento esige una conoscenza dell’intimo del peccatore per poterlo giudicare e assolvere, per curarlo e guarirlo.
E proprio per questo implica da parte del penitente un’accusa sincera e completa dei peccati, che ha pertanto ragion d’essere non solo ispirata a motivi ascetici (quale esercizio di umiltà e mortificazione), ma inerente alla natura stessa del Sacramento” (RP 31,II).

2. Le parole di RP fanno eco a quelle del Concilio di Trento il quale afferma che “la confessione integra dei peccati è stata istituita dal Signore, e che è necessaria per diritto divinoa quanti sono caduti in peccato dopo il Battesimo” (DS 1679).
Questa dottrina è stata ribadita ulteriormente da Giovanni Paolo II nel Motu proprio Misericordia Dei (7.4.2002): “Il Concilio di Trento dichiarò che è necessario ‘per diritto divino confessare tutti e singoli i peccati mortali’ (DS 1707).
La Chiesa ha visto sempre un nesso essenziale tra il giudizio affidato ai sacerdoti in questo Sacramento e la necessità che i penitenti dichiarino i propri peccati (DS 1679, 1323), tranne in caso di impossibilità”.

3. Nel “tranne in caso di impossibilità” è contemplato anche il tuo caso.
I testi di teologia morale presentano i casi in cui si verifica l’impossibilità fisica dell’accusa.
Sono tre. Eccoli.
L’impossibilità fisica può essere causata:
da mancanza di forze: il penitente non riesce a concludere la confessione, oppure il sacerdote si sente venir meno;
da mancanza di tempo: per il sopraggiungere improvviso di un pericolo o calamità; in questo caso il confessore deve invitare il penitente o i penitenti a pentirsi dei propri peccati e dà l’assoluzione;
da mancanza di loquela: può capitare per un muto (in genere i muti vengono educati ad esprimersi in qualche modo), per un sordo che non può rispondere alla domande del sacerdote, per una persona che non conosca la lingua del confessore.

4. Mi meraviglio perciò che nessuno ti abbia voluto dare l’assoluzione.
Mi auguro che tutti abbiano pensato che tu nel frattempo andassi alla ricerca di un confessore che capisse la tua lingua.
C’è stato probabilmente un fraintendimento.
In ogni caso, tu potevi benissimo accontentarti di un’assoluzione data dall’ennesimo confessore che incontravi anche se non capiva la tua lingua. Ne avevi il diritto.
Papa Francesco parlando ai confessori il 4 marzo 2016 ha detto: “Secondo: non legarsi soltanto al linguaggio parlato, ma anche al linguaggio dei gesti. C’è gente che non può parlare, e con il gesto dice il pentimento, il dolore”.

5. In questo caso, ricevuta l’assoluzione, potevi tranquillamente fare la S. Comunione e successivamente in occasione di un’altra confessione fatta con un sacerdote che poteva capirti avresti dovuto confessare i peccati non accusati perché l’accusa dei peccati è di diritto divino e da essa la Chiesa non può dispensare.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo (fonte: amicidomenicani.it )
 
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